Art. 2.

      1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 8,5 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 2006, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.